Potere di sostituzione del mandante

Avv. Rossella D'Onofrio,  
2015-06-21 21:29:11

La questione giuridica sottesa alla vicenda in esame involge la dibattuta tematica relativa al potere del mandante di sostituirsi al mandatario per l’esercizio dei diritti e dei crediti derivanti dall esecuzione del contratto allorquando si tratti del mandato senza rappresentanza.

In particolare, il promissario acquirente Tizio, in seguito al versamento di una somma iniziale di euro xxxx nei confronti della società zzz per l acquisto e la ristrutturazione di un immobile, si rende inadempiente in via parziale, sicché il contratto viene risolto come conseguenza di una clausola risolutiva espressa.

Al fine di pervenire alla soluzione finale del caso di specie, occorre accertare l esistenza di rimedi con i quali tutelare i diritti di Caio, finanziatore dell'acquirente.

Orbene, dalla descrizione degli elementi di fatto, pare condivisibile ritenere la sussistenza di un rapporto di mandato di cui all'art.1705 cc tra Caio e Tizia, sicché risulta di primaria importanza valutare se il primo, in seguito alla risoluzione di un contratto preliminare di vendita di cui è terzo,mossa essere autorizzato ad agire nei confronti del promittente venditore ai sensi del secondo comma Dell articolo sopra citato.

Previsto dall'art 1705 cc, il mandato senza rappresentanza è una ipotesi particolare del più generale contratto di cui all art. 1703 cc del quale, tuttavia se ne differisce per la mancata operatività delle disposizioni dettate in tema di rappresentanza agli art. 1387e ss.cc.

Invero, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici, anche non negoziali, per conto e negli interessi del mandante, senza dover spendere il nome.

L'ambito del mandato, con o senza rappresentanze, é esteso al compimento di tutti gli atti funzionalmente subordinati e strumentali a quello principalmente dedotto in contratto; trattasi di un contratto oneroso, a forma libera, ma non a prestazioni corrispettive, in quanto ala prestazione del mandatario non è collegata al compenso, bensì alla fiducia alla base del rapporto.

Quindi, se nel mandato con rappresentanza, affinché il mandante possa far proprio gli effetti dell' atto compiuti dal mandatario e rispondere verso il terzo è necessaria la spedita del nome, nell'ipotesi di cui all' art. 1705 cc gli effetti del negozio si producono direttamente in cPo al mandatario, anche se l'altro contraente abbia avuto conoscenza del mandato e dell'altrui interesse all'affare.

Pertanto, il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi di cui agli atti compiuti dal terzo, mentre ila mandante puó esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del contratto di mandato.

Ció premesso, giova ricordare che l'esatte delimitazione delle disposizioni del comma secondo dell' art 1705 cc è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale recentemente risolto dalla Corte di cassazione a sezioni unite.

Invero, una parte considerevole della giurisprudenza di legittimità, confortata anche da una cospicua elaborazione dottrinaria, ha ritenuto di dover avallare con una tesi restrittiva per la quale il mandante non può agire nei confronti del terzo per le azioni da contratto ed in particolare la risoluzione ed il risarcimento del danno. tale interpretazione rinviene il suo presupposto nella considerazione per la quale in un mandato di cui alla norma citata il terzo non entra in rapporto con il mandante, sicché questo può solamente agire per una tutela circoscritta sui crediti derivanti dalla gestione del mandatario; non rileva, peraltro, l'altruità dell' affare per cui il terzo entra in contatto solo ed esclusivamente con il soggetto mandatario cui si riconducono gli effetti giuridici del rapporto.

In senso contrari alla tesi ora esposta, si è espressa altra parte minoritaria della giurisprudenza, la quale, nell'ottica di una interpretazione estensiva dell'1 art 1705 cc, riconosce al soggetto nel cui interesse è concluso il contratto, il potere di esercitare i poteri discredito, nonché tutte le azioni contrattuali originate dal rapporto esiste te tra terzo e mandatario.

Aderendo a tale impostazione ermeneutica, alcune pronunce hanno riconosciuto al mandante la possibilità di sostituirsi al mandatario con la conseguente esclusione di questi dal rapporto ed una privazione dei suoi poteri gestori.

Nel dirimere il suddetto contrasto interpretativo,le sezioni unite della Ccorte di cassazione, propendono per la concezione restrittiva manifestata dal primo emendamento, sicché i diritti di credito derivaniti dall' esecuzione del mandato individuano solo quelli sostanziali acquisiti dal mandatario,con una conseguente esclusione delle azioni volte alla loro tutela, ossia annullamento, risoluzione o restituzione di quanto il terzo contraente avesse eventualmente percepito in esecuzione del contratto.

Non v'è chi non veda come tale ricostruzione si fonda sull'esigenza di garantire il terzo il quale entra in contatto solide esclusivamente col mandatario, ragione per la quale non opera alcun trasferimento delle posizioni soggettive e si esclude che le vicende contrattualismi producano anche nella sfera del mandante.

Orbene, tra le disposizioni del comma 1 e del comma 2 dell' art 1705 cc, sussiste un rapporto di regola ed eccezione, per cui la possibilità del mandatario di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del contratto opera solo in via residuale rispetto all' acquisto dei diritti e degli obblighi in capo al mandatario. Ne deriva, quindi, che l'azione diretta del mandante nei confronti del terzo è suscettibile di applicazione solo ove il primo intenda reclamare immediatamente il diritto oggetto di contrattazione.

Accertata, nei termini innanzi descritti, la questione attinente  all' 1705, comma 2 cc, residua ora di analizzare un ulteriore rimedio astrattamente ipotizzabile ed eventualmente esperibile dal mandante a tutela della sua posizione, ossia l'azione generale di arricchimento senza causa ex art 2041 cc.

Fermo restando che si tratta di un istituto che disciplina l'obbligo restitutorio di colui che si arricchisce ingiustificatamente a danno di altro soggetto, vale rammentare come esso si caratterizzi secondo tre elementi costitutivi, ossia l'arricchimento di un soggetto a fronte di un altrui impoverimento, l'assenza di una causa giustificativa e la sua natura residuale, potendo applicarsi solo ove il danneggiato non possa esercitare un'altra azione a tutela del danno subito. Tuttavia, in ordine alla esatta configurabilità dell'istituto de quo, si deve ragionevolmente condividere la tesi esposta dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui è richiesto un'unica fatto produttivo dello spostamento patrimoniale, tale da escludere l'indennizzo allorquando si verifichino una serie di fatti attinenti adir ferenti situazioni patrimoniali soggettive.

Perciò, ovvero l'arricchimento sia un mero effetto indiretto della prestazione eseguita si eluderebbe il requisito della sussidiarietà, la cui configurabilità non è ammessa ove il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti obbligati verso di lui in virtù di espressa previsione normativa e di un rapporto contrattuale.

 

Alla luce delle su esposte considerazioni e dei principi affermati, con riferimento al caso di specia, si ritiene che Caio non possa agire nei confronti della società XXx per ottenere la restituzione della somma di euro ....stante la non operatività del comma 2 dell'art 1705 cc, anche alle azioni poste a tutela di diritti sostanziali. N'è tantomeno può essere esperita l' azione di arricchimento di cui all'art 2041 cc in quanto alla società XXx si è arricchita grazie al pagamento della somma a suo vantaggio, ma eseguita in virtù di un rapporto tra il depauperato Caio e Tizio quale altro soggetto terzo ed intermediario.





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