Ritorno dal viaggio di nozze con nove ore di ritardo. Quale risarcimento?
2015-06-15 15:24:57
E’ questa la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace di Lecce nel procedimento dove una coppia di giovani sposi – assistiti dall’Avv. Alessandro Calò – avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni dal Tour Operator e dalla Compagnia aerea.
Infatti, di ritorno dal viaggio di nozze organizzato con un pacchetto turistico acquistato da un noto tour operator, il volo dei due giovani subiva un ritardo di ben ore rispetto all’orario originariamente pattuito, arrivando ovviamente a destinazione finale ben oltre le loro aspettative.
Peraltro, per tutto il tempo sono rimasti nell’aeroporto senza ricevere alcuna assistenza.
“In questi casi – spiega l’Avv. Calò – il Regolamento comunitario CE n. 261/04, a seguito di numerose sentenze interpretative della Corte di Giustizia, riconosce la medesima compensazione pecuniaria come prevista per le ipotesi di volo cancellato in quanto, anche in tal caso, i passeggeri subiscono una perdita di tempo. Inoltre, subire una forzosa attesa in aeroporto per oltre 9 ore ledeva indubbiamente un interesse di rango costituzionale inerente alla persona e che in maniera apprezzabile costituiva ostacolo alla realizzazione della libertà individuale, alterando – seppur brevemente – il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità, anche se non ne conseguiva una vera e propria malattia fisica o psichica”.
Pertanto, il Giudice di Pace di Lecce ha riconosciuto la compensazione pecuniaria di Euro 600,00 per ogni passeggero (giacché si trattava di una tratta aerea intercontinentale che non rientra nelle lett. a) o b) dell’art. 7 del Reg. 261/04 in quanto superiore ai 3.500 km (circa 8.000 km) oltre al risarcimento del danno morale pari ad euro 100,00 cadauno.