Incidente stradale: il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente
2014-11-19 16:55:43
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo. Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h.
Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta. Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico. Quali sono le conseguenze penali per Tizio derivanti della propria condotta?
Parere
La questione prospettata, in relazione alla quale si pone la necessità di stabilire se la condotta realizzata da Tizio, che dopo aver bevuto numerose bevande alcoliche e aver assunto sostanze stupefacenti, ponendosi alla guida del suo autoveicolo e percorrendo la strada con velocità di gran lunga superiore a quella consentita, provocava l’investimento e la conseguente morte di Mevio, sia connotata da dolo indiretto o da colpa cosciente, impone un’adeguata riflessione in ordine a tali concetti.
A tal proposito, appare utile richiamare i principi enucleati dall’art. 43 c.p. sull’elemento psicologico del reato.
In particolare, il primo comma dell’art. 43 c.p. stabilisce che può definirsi doloso, il reato nel quale l’evento dannoso o pericoloso, che si configura come risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge ne fa dipendere l’esistenza, è previsto o voluto dall’agente come conseguenza della sua azione o omissione.
L’elemento soggettivo del dolo può assumere diverse vesti. Più specificamente, si parla di c.d. dolo diretto, quando si considerano voluti tutti i risultati che costituiscono lo scopo o l’insieme degli scopi che il soggetto-agente intende realizzare con la sua condotta.
Invece, si parla di c.d. dolo indiretto o eventuale quando il soggetto ha posto in essere la sua condotta, accettando implicitamente il rischio che dalla stessa possano derivare ulteriori possibili conseguenze.
Per converso, dalla medesima disposizione di legge è possibile ricavare la nozione di reato colposo. Infatti, alla luce di tale norma, il delitto può dirsi colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se previsto, non è voluto dall’agente e viene a verificarsi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).
Con riferimento all’elemento soggettivo della colpa, giova precisare relativamente al caso prospettato, la nozione di colpa cosciente, che è configurabile nell’ipotesi in cui l’agente, pur non avendo voluto il verificarsi dell’evento, lo ha comunque previsto come conseguenza della sua condotta.
Venendo al caso de quo, preliminarmente, si tratta, di stabilire se la condotta posta in essere da Tizio possa dirsi connotata da dolo indiretto ovvero da colpa cosciente.
Certamente, dalla narrazione dei fatti, si può escludere la sussistenza del dolo nella condotta realizzata dall’agente, anche nella forma di quello indiretto, giacché non sussiste la concreta rappresentazione in capo all’agente della possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, accettando il rischio nel momento dell’azione, di cagionarle.
Viceversa, appare plausibile parlare di colpa cosciente, dal momento che Tizio, pur essendo consapevole della pericolosità della propria condotta, in quanto si poneva alla guida della sua auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha comunque agito, fidando nelle proprie abilità di guida, con la sicura convinzione che l’evento (investimento o morte di un pedone) non si sarebbe verificato.
A prima vista, si potrebbe ritenere applicabile la fattispecie delittuosa dell’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., in virtù del quale è punibile la condotta di chiunque, per colpa, cagiona la morte di una persona, soggiacendo alla pena da sei mesi a cinque anni. Con riferimento al caso in esame, lo stesso articolo, al secondo comma, tende a specificare che è applicabile la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso violando le norme sulla disciplina del Codice della strada e più specificamente: a) se il fatto è stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. C d.lgs. 285/1992; b) se il soggetto ha commesso il fatto sotto l’uso di sostanze stupefacenti.
Analogamente, meritano di essere segnalate due norme contemplate nel d.lgs. 285/1992, rubricato “Nuovo codice della strada”.
In primo luogo, viene in rilievo l’art. 186 C.d.S., laddove si afferma il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall’uso di bevande alcoliche, specificando al secondo comma lett. C che tale condotta, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno, qualora il tasso alcol emico accertato sia superiore a 1,5 g/l.
In secondo luogo, l’art. 187 C.d.S., prevede l’applicazione della medesima pena fissata dall’art. 186 per chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanzestupefacenti.
Ebbene, dall’analisi delle seguenti disposizioni normative, sembrerebbe profilarsi un assorbimento dei reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. nella fattispecie delittuosa dell’omicidio colposo, previsto dall’art. 589 c.p., quasi si trattasse di un reato complesso.
Proprio con riferimento a tale tipologia di reato, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato complesso, non è sufficiente che più fatti, isolatamente considerati costituiscano di per sé tanti reati, ma è necessario che uno di essi, venendo a convergere per volontà del legislatore nell’altro come elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la sua autonomia, fondendosi grazie all’identità dell’elemento oggettivo in un solo reato (Cass. Pen., 26/02/1985, n°1276).
Tutto ciò non è prospettabile nel caso in esame, in quanto, come precisato dalla Suprema Corte, nell’ipotesi di omicidio colposo e contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non è configurabile un’ipotesi di reato complesso, bensì un mero concorso tra il reato di omicidio colposo e l’ipotesi contravvenzionale, con la conseguenza, di facile intuizione, dell’inapplicabilità dell’art. 84 c.p., relativo al reato complesso.
Tale asserzione trova giustificazione nella circostanza che l’art. 589 comma 2 c.p. contiene un generico richiamo alle norme sul C.d.S., senza operare alcuna distinzione tra le stesse, evidenziando, in tal modo, la reale intenzione del legislatore che non era indirizzata a tratteggiare tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, in quanto, altrimenti, avrebbe dovuto codificare specifici richiami relativi a determinate violazioni contravvenzionali (Cass. Pen., 28/01/2010, n°3359).
Tra l’altro, tale pronuncia trova ulteriore conferma in una precedente statuizione della Cassazione, laddove si ribadisce che non è configurabile l’ipotesi di reato complesso nel caso di omicidio colposo commesso dall’automobilista in stato di ebbrezza, giacché la contravvenzione relativa alla guida in stato di ebbrezza non viene a perdere la sua autonomia, non potendo ritenersi assorbita nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass. Pen., 29/10/2009, n°3559).
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, deve ritenersi che Tizio potrà essere chiamato a rispondere dei reati avvinti da concorso materiale di cui all’art. 589 c.p. aggravato dalla circostanza prevista dall’art. 61 n°3 c.p., 186 e 187 C.d.S., con la conseguenza che nei suoi confronti verranno comminate tante pene quante sono le infrazioni commesse, con alcuni temperamenti circa la pena massima da applicare.