Fondo Patrimoniale e la sua opponibilità ai terzi

Avv. Patrizia Valzano,  
2014-11-19 16:40:46

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile di proprietà di entrambi gravato da ipoteca volontaria, iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di euro 250.000 per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.

L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15/12/2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15/01/2011.

A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Ciò premesso: quale incidenza assume la costituzione del fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della Banca mutuante?

 

Parere

La questione prospettata, in relazione alla quale si pone la necessità di stabilire se il fondo patrimoniale costituito dai coniugi Tizio e Caia (in regime di separazione dei beni), con atto pubblico del 12/12/2010, trascritto il 15/12/2012 e annotato il 15/01/2011 sia opponibile alla banca Alfa mutuante, in virtù di un contratto di mutuo acceso dai coniugi per l’acquisto di un immobile, ricadente nello stesso fondo e gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006, per il mancato pagamento delle rate del mutuo a far data dal gennaio 2012, impone un’adeguata riflessione in ordine agli istituti del fondo patrimoniale e dell’ipoteca.

In particolare, l’art. 167 c.c., in tema di costituzione del fondo patrimoniale, prevede che essa possa avvenire ad opera dei coniugi o anche singolarmente mediante atto pubblico, ovvero ad opera di un terzo, anche mediante testamento. E’ altresì contemplata la possibilità che la costituzione del fondo patrimoniale possa avvenire ad opera di un terzo mediante atto tra vivi.

Il fondo patrimoniale, come risulta evidente dalla norma contemplata nell’art. 167 c.c. , può essere costituito da beni immobili, beni mobili registrati, nonché da titoli di credito, che presentano un preciso vincolo di destinazione, essendo destinati esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Recentemente, la Corte di Cassazione, proprio con riferimento al profilo attinente alla costituzione del fondo patrimoniale, ha precisato che essa è pianamente assoggettabile alle disposizioni previste dall’art. 162 comma 2 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali (Cass. S.U. 13/10/2009, n°21658). Da ciò consegue, inevitabilmente, che la costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi soltanto a partire dalla data di annotazione della stessa a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, ritenendosi insufficiente la mera trascrizione del vincolo per gli immobili

a norma dell’art. 2647 c.c., che svolge funzione di mera pubblicità notizia ( Cass. Civ., 24/01/2012, n°933).

Ciò sta a significare che, nel caso di mancata annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, lo stesso non sarà opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni che lo compongono, successivamente alla trascrizione dello stesso del tutto irrilevante, non potendo l’eventuale annotazione avvenuta successivamente all’iscrizione ipotecaria, avere efficacia retroattiva (Cass. Civ., 05/04/2007, n°8610).

Lo scopo precipuo di tale istituto è da individuarsi nella circostanza che la costituzione di un fondo patrimoniale non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso dei beni che ne fanno parte a terzi, bensì nella necessità di istituire un fondo, caratterizzato da un preciso vincolo di destinazione, individuabile proprio nella soddisfazione dei bisogni che sono propri della famiglia.

Di conseguenza, tutto ciò si riflette anche in relazione alle modalità di impiego e di amministrazione del fondo medesimo, come risulta dall’art. 168 c.c.

Infatti, dalla lettura della disposizione in esame, emerge chiaramente che la proprietà sui beni facenti parte del fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa pattuizione nell’atto di costituzione, mentre per quanto attiene all’amministrazione del fondo, trovano applicazione le norme sull’amministrazione della comunione legale. Pertanto, per gli atti di ordinaria amministrazione (manutenzione, conservazione, assunzione di obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni ordinari della famiglia) vige la regola dell’amministrazione disgiunta spettante ad entrambi i coniugi, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, trattandosi di una comunione senza quote, nella quale i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari dei beni della comunione, è necessario il consenso di entrambi, la cui mancanza determina l’annullabilità dell’atto a norma dell’art. 180 c.c. (Cass. S.U., 24/08/2007, n°17952).

In sostanza, la costituzione del fondo patrimoniale ad opera dei coniugi, al fine di far fronte ai bisogni del nucleo familiare, non costituisce adempimento di un dovere giuridico, ma si configura piuttosto come atto a titolo gratuito, rispetto al quale “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

In altri termini, l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a mente dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ai bisogni e alle esigenze della famiglia.

Venendo al caso de quo, si tratta di stabilire se il fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 12/12/2010 e annotato sui registri dello stato civile in data 15/01/2011 possa essere opponibile alla banca Alfa mutuante, in virtù del contratto di mutuo acceso dai coniugi per l’acquisto di un immobile ricadente nello stesso fondo e sul quale grava un’ipoteca volontaria iscritta in data anteriore (2006) rispetto all’annotazione, per il mancato pagamento delle rate del mutuo avvenuto a partire dal gennaio 2012.

Orbene, al fine di rispondere agevolmente al quesito prospettato, si rende necessario operare un ulteriore richiamo alla già menzionata pronuncia della Suprema Corte, risalente al 2012. Sul punto, i giudici di legittimità, dopo aver richiamato che la costituzione del fondo patrimoniale è

pienamente assoggettabile alle disposizioni previste dall’art. 162 c.c. per quanto concerne la forma delle convenzioni patrimoniali, si è spinta oltre. Invero, la Cassazione ha statuito che la costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi soltanto a far data dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, divenendo impossibile retrodatare i suoi effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione ovvero anticiparli al momento della trascrizione, avente mera funzione di pubblicità notizia ex art. 2647 c.c. (Cass, Civ., 24/01/2012, n°933).

Ebbene, sulla base di tali osservazioni, è evidente che il fondo patrimoniale costituito da Tizio e Caia in data 12/12/2010 e annotato a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile in data 15/01/2011, certamente non potrà essere opposto alla banca Alfa mutuante, stante la data di iscrizione dell’ipoteca volontaria, avvenuta nel 2006 e quindi anteriormente alla data di annotazione del fondo patrimoniale.

Peraltro, tale osservazione sembrerebbe suffragata dalla pronuncia della Cassazione appena richiamata, che in riferimento al problema in esame, ha stabilito che è possibile procedere al pignoramento del bene facente parte del fondo patrimoniale successivamente all’annotazione dello stesso, purché si tratti di ipoteca iscritta precedentemente, dal momento che con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene ai sensi dell’art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi ( Cass. Civ., 24/01/2012, n°933).

Ciò, tra l’altro, è chiaramente desumibile dal dettato dell’art. 2808 c.c., che enuclea fondamentalmente la funzione assolta dall’istituto dell’ipoteca. Infatti, alla luce del dettato normativo, si può asserire che l’ipoteca è configurabile quale diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su di un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di soddisfare le sue pretese creditorie con preferenza sul prezzo ricavato.

Nel caso in esame, inoltre, si potrebbe ritenere insussistente il requisito dell’estraneità ai bisogni della famiglia, in quanto sembra ragionevole ritenere che l’acquisto dell’immobile sia stato effettuato dai coniugi proprio al fine di destinarlo ad abitazione in cui svolgere la vita coniugale e quindi per la soddisfazione di bisogni attinenti al nucleo familiare.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, si ritiene che l’istituto di credito Alfa potrà ben procedere ad effettuare il pignoramento sul bene immobile ricadente nel fondo patrimoniale successivamente alla sua annotazione, poiché l’iscrizione ipotecaria gravante sullo stesso, è avvenuta precedentemente, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi ex art. 2808 c.c.

 

 





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