Nomina di un amministratore di sostegno

Avv. Patrizia Valzano,  
2014-08-14 16:06:36

È possibile nominare l’amministratore di sostegno a persone sane nell’ipotesi di una futura incapacità? Sempre in caso di probabile incapacità futura è possibile demandare a terzi le istruzioni relative ai trattamenti sanitari che si dovranno o meno praticare?

Parere
La questione prospettata in relazione alla quale si pone la necessità di stabilire se sia possibile procedere alla nomina di un amministratore di sostegno a persone sane per l’ipotesi che diventino incapaci e se sia possibile utilizzare il suddetto strumento al fine di consegnare istruzioni relative a trattamenti sanitari che si dovranno adottare o meno nell’ipotesi di una propria eventuale e futura incapacità, impone un’adeguata riflessione in ordine agli artt. 404 e ss. c.c.
In particolare, il nostro legislatore, al  fine di temperare la rigidità che caratterizza gli istituti della interdizione e dell’ inabilitazione , ha introdotto con L. n. 6/2004, una nuova misura di protezione posta a tutela delle persone che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, sono impossibilitate, sia pure in misura temporanea o parziale a provvedere ai propri interessi, potendo essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata ha il domicilio o la residenza.
Pertanto, la ratio dell’istituto in esame, risiederebbe nella possibilità di offrire alle persone prive di autonomia a causa dell’infermità o dell’incapacità in cui si trovano, uno strumento di tutela che risulta essere meno invasivo rispetto agli istituti tradizionalmente previsti dall’ordinamento, come nel caso dell’interdizione e dell’inabilitazione. Tale evidenza trova conferma nel fatto che la misura dell’interdizione viene considerata come extrema ratio, alla quale deve necessariamente ricorrersi solo nel caso di inesistente autonomia e incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi, allo scopo di assicurare adeguata protezione alla persona incapace. Più precisamente, sul punto, è intervenuta la Suprema Corte che, circa il discrimen esistente tra interdizione e amministrazione di sostegno, ha statuito che, al fine di individuare il oro differente ambito applicativo, si deve tenere conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere svolta in favore del beneficiario, giustificando, da un lato,   il ricorso all’amministrazione di sostegno quando nei confronti del beneficiario debbano essere compiute attività semplici e tali da non pregiudicare gli interessi dello stesso per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile (come nel caso della gestione dei redditi derivanti dalla pensione) e dall’altro, l’adozione del più incisivo strumento dell’interdizione, quando si renda necessario gestire attività più complesse, che abbracciano varie direzioni nella vita dell’individuo da tutelare (Cass. civ. 26/10/2011, n. 22332).
A conferma di ciò si pensi che, qualora il giudice di merito, nell’ambito del giudizio di interdizione, ritenga sussistere i presupposti per procedere all’applicazione dell’amministrazione di sostegno, nell’ottica della sua maggiore idoneità ad adattarsi alle esigenze del soggetto interessato, potrà disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare (Cass. civ. 22/04/2009, n. 9628). In altri termini, come sottolineato dalla Cassazione, l’applicazione dell’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità mentale, in quanto essa troverebbe giustificazione anche in presenza di una menomazione fisica o psichica, che sia di ostacolo, sia pure temporaneamente o parzialmente, alla cura autonoma dei propri interessi e bisogni di vita (Cass. Civ. 02/08/2012 n. 13917). Tutto ciò naturalmente si riflette sui differenti effetti prodotti dall’amministrazione di sostegno, in quanto il beneficiario, a differenza di quanto accade per l’interdetto, conserva una limitata capacità di agire per il compimento di tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, nonché in relazione al compimento degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409).
Per quanto concerne i soggetti legittimati a proporre ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, essi sono individuabili sulla base del disposto combinato degli artt. 406 e 417 cc, in virtù del quale l’istanza può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore ovvero dal PM. Invece, soggetti tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso per l’amministrazione di sostegno sono i responsabili dei servizi sanitari e sociali, che in quanto direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, siano a conoscenza di circostanze tali da giustificare la richiesta.
Invece, per quanto attiene al procedimento, l’art. 407 cc prescrive che nel corso dello stesso, il giudice tutelare è tenuto a sentire personalmente la persona , nel cui interesse si procede, recandosi, qualora sia necessario, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto dei bisogni e delle richieste di questa, nell’ottica di garantire adeguata protezione alla persona. Inoltre, il giudice tutelare provvede su ricorso presentato da uno dei soggetti legittimati, entro 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta, con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver assunto le necessarie informazioni e dopo aver sentito i soggetti di cui all’art. 406 cc.
Proprio in relazione alla scelta dell’amministratore di sostegno, posto che il giudice tutelare gode di un ampio  margine di discrezionalità, essa avviene con riferimento al soggetto che sia in grado di garantire la massima cura degli interessi del beneficiario, ben potendo ricadere anche su un soggetto diverso dai famigliari dell’amministrato, in presenza di gravi motivi (Cass. civ. 20/03/2013, n. 6861).
Venendo al caso de qua si tratta di stabilire  se sia possibile procedere alla nomina di un amministratore di sostegno a persona sane per l’ipotesi che diventino incapaci, utilizzando tale strumento anche al fine di consegnare istruzioni relative a trattamenti sanitari da adottare o meno nella suddetta ipotesi, Orbene, allo scopo di fornire adeguata soluzione a tale interrogativo, occorre partire dall’analisi del’art. 408 cc, laddove si afferma che “l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata , “come accade nel caso di specie, laddove Tizio con scrittura privata autenticata da notaio, designa Caio e in subordine, in sostituzione Mevio , quale proprio amministratore di sostegno per il futuro , pur essendo nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche. Invero, tale disposizione ha dato origine a due diversi orientamenti. Secondo un primo indirizzo, ritenuto ormai prevalente, perché avallato da numerose pronunce di legittimità, sebbene l’art. 408 cc. ammetta la preventiva designazione dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico e scrittura privata autenticata, in quanto libera espressione del principio di autodeterminazione della persona nonché del rapporto di fiducia tra designante e designato, posto alla base della stessa , deve escludersi la possibilità per la persona, nel pieno delle sue capacità psico – fisiche, di proporre ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno per l’ipotesi di una propria eventuale e futura incapacità. Ciò troverebbe ampia giustificazione nella circostanza alla luce della quale, l’attivazione dell’amministrazione di sostegno prevederebbe quale suo presupposto l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario, in quanto l’intervento giudiziario deve essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto ( Cass. civ. 20/12/2012 n. 23707). Invece, in senso contrario sembra muoversi una parte della giurisprudenza di merito , la quale, partendo dall’idea dell’ attualità  dello stato di incapacità del beneficiario non come requisito per l’attivazione di tale istituto, bensì coe presupposto per la produzione dei suoi effetti, ritiene possibile la nomina dell’amministratore di sostegno in via anticipata, nonché la contestuale espressione di direttive inerenti l’adozione di trattamenti sanitari in previsione di una propria ed eventuale incapacità futura, allorchè tale eventualità non si sia ancora verificata al momento della pronuncia del giudice tutelare (Trib. Modena 05/11/2008).
Pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente, deve escludersi la possibilità per la persona sana di nominare un amministratore di sostegno per l’ipotesi di una propria ed eventuale futura incapacità, trattandosi di un intervento giudiziario che richiede quale presupposto per il suo esperimento, l’attualità dello stato di incapacità del soggetto, tale da far sorgere l’esigenza di protezione dello stesso.





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