decreto opposto

Opponente o opposto: chi deve esperire il tentativo di mediazione?

Avv. Rossella D'Onofrio,  
2015-12-14 09:46:58

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto solleva l'eccezione dell'improcedibilità dell'opposizione in quanto l'opponente non ha partecipato all'incontro di mediazione.
Prima di comprendere se la presenza delle parti sia condizione di procedibilità ci si chiede:

  • chi è il soggetto che deve esperire la procedura di mediazione nel giudizio ex art. 645 cpc?
  • la sanzione di improcedibilità colpisce l'originaria domanda proposta in sede monitoria con conseguente inneficacia del provvedimento di ingiunzione generando quindi l'estinzione del giudizio di opposizione e attribuendo, quindi, definitività al decreto?

Il Tribunale di Chieti individua nel soggetto opponente l'interesse alla proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria.
Il D.Lgs. 28/10 (riformato con D.L. 69/13 e convertito con L. 98/13) definisce all'art 5 co 1 le materie oggetto di mediazione otre alle ipotesi in cui sia il Giudice a delegare. Il meccanismo dell'art. 5 D.Lgs 28/10 ha previsto che l'obbligazione della mediazione non operi quando la parte si avvalga di forma di tutela sommaria e urgente (ad esempio ingiunzione, più precisamente al 4comma la condizione di procedibilità non opera fino alla pronuncia da parte del Giudice sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione). La ratio sta nell'evitare di imporre ex lege un incompatibile rallentamento.


In ordine al soggetto su cui imcombe l'onere di proposizione del tentativo di mediazione la legge nulla afferma. Una distinzione è doverosa e pacifica:
- nei processi ordinari di cognizione il soggetto interessato è colui che nel merito vuole otterene un provvedimento sul suo diritto;
- nel giudizio di opposizione per effetto dell'inversione dell'iniziativa processuale, non è chiaro chi sia il soggetto interessato.
Occorre capire se l'improcedibilità colpisca l'originaria domanda monitoria o il giudizio di opposizione in cui l'interesse è dell'opponente di tenere in vita il giudizio di cognizione.


Alcuni sostengono che l'improcedibilità colpisce la domanda giudiziale alla base.
Ma vi è di più se si consiedera che l'opposizione non un'iniziativa processuale autonoma e per di più far gravare sull'opponente la proposizione della mediazione creerebbe uno squilibrio ai danni del Debitore in quanto oltre all'ingiunzione di pagamento senza contraddittorio, si aggiunge il fatto che se l'attore avesse scelto il processo a cognizione piena non gli sarebbe spettato.

Il tribunale di Chieti ritiene che il tentativo di mediazione sorga in capo all'opponente. La mancata azione viene interpretata dal Giudice come una forma di inattività delle parti che genera l'estinzione del processo. In sede di opposizione ciò determina la definitività del decreto e l'acquisizione di efficacia esecutiva. Il tribunale continua affermando che il Giudice è tenuto a verificare solo che il tentativo sia stato espletato seppur con esito negativo.
Alla luce di queste argomentazioni il Giudice ha respinto, con ordinanza, l'eccezione di improcedibilità





Comments

Luoghi

Studio Legale D'Onofrio
Piazza Mazzini, 72 Lecce
Avv. Manuela D'Elia
VIA CAVALLOTTI 11 73100 LECCE (LE)
Avv. Luisa Carpentieri
Via Braccio Martello n.2, Lecce
Avv. Alessandro Calò
Via M. Schipa, 8 Lecce
Corte di Assise di Appello di LECCE
Viale Michele De Pietro (cancelleria), 73100, LECCE

Blog

Resoconto conferenza stampa del 07/05/2014

Alter Ego del Web: i professionisti imparano ad affrontare le insidie nel mondo digitale Questa mattina all'Open Space d...
Leggi tutto >

Informativa cookie

Riferimenti normativi: Provvedimento Garante della Privacy n. 229/2014 "Cookie law" - individuazione delle modalità semp...
Leggi tutto >

Split payment avvocati, dicitura in fattura esempio

split-payment-professionisti

Parliamo di split payment per i professionisti. Lo split payment consiste nel versamento dell'Iva da parte della Pubblic...
Leggi tutto >

Una vita di impegno civile e sociale

COPERTINA_Libro

Disponibile in versione PDF il libro dedicato all’avv. De Pietro e alla sua consorte, voluto e curato dall’Ordine degl...
Leggi tutto >

Convenzione RC Polizza Professionale

img_rc

Soccorso Legale ha sottoscritto una convenzione con RC Polizza per offrire ai suoi soci la miglior proposta disponibile ...
Leggi tutto >

Teniamoci in contatto
Contattaci

A.P.S. Soccorso Legale
C.F.: 90226320738
email: info@soccorsolegale.it

Sede legale: via Mottola 1/b
74015 – Martina Franca – TA
Sede operativa: via Marco Basseo
73100 – Lecce – LE

Puoi seguirci su

Slideshare: /soccorsolegale
Facebook: /soccorsolegale
Linkedin: Soccorso Legale
Skype: soccorsolegale
Twitter: @soccorsolegale
hashtag: #soccorsolegale

loghi_principiAttivi

Back to top
feed RSS

© 2016 Soccorso Legale

Idee per vacanza: eventi, musei, hotel, meteo e tanto divertimento