D.L. 83/2015: novità in vigore
2015-06-30 17:59:03
in data 27 giugno 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 il Decreto Legge 27/6/2015 n. 83 contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
In particolare, senza pretesa di completezza e con qualche margine di errore, si segnala che l’art. 13 co 1, lett. a) che prevede, nella redazione dell’atto di precetto, l’inserimento dell’”avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore” sarà applicabile “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto legge (art. 23, co 7).
E’ necessario, invece, tenere conto che la riduzione del termine di perenzione del pignoramento da 90 a 45 giorni di cui all’art. 497 cpc (art. 13, co 1 lett. d), la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipo-catastale da 120 a 60 gg (art 13, co 1 lett, n), i limiti al pignoramento di somme dovute a titolo di pensione, indennità ed altro (art. 13, co 1 lett. l ed m) si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (art. 23, co 6).
L’art. 19 del D.L., inoltre, apporta delle modificazioni al D.L. 179/2012 consentendo il deposito telematico facoltativo dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti. Pertanto, dal 27 giugno 2015 è possibile – ma non obbligatorio – depositare telematicamente l’atto di citazione, il ricorso e la comparsa o memoria di costituzione. Il testo, tuttavia, nulla dice in ordine alla modalità pratica di esecuzione del deposito.
Il decreto legge ha introdotto, inoltre, l’art. 16-decies al D.L. 179/2012, in materia di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati, che non sembra fare chiarezza sull’argomento.
Fonte: Ordine degli Avvocati di Lecce