Comunione legale nei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Avv. Rossella D'Onofrio,  
2015-06-30 17:55:01

La questione giuridica sottesa alla vicenda de qua richiede una preliminare disamina del regime di comunione legale in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi allorquando si tratti di beni che servono all'esercizio della professione di uno di essi.

in particolare, nel maggio del 1974 Tizia e Caio acquistano un immobile in comunione legale, da destinare a casa coniugale sebbene, per ragioni fiscali, ne simulino l'utilizzo per l'esercizio dell'attività di commercialista del marito e lo intestano solo a questi. Tuttavia, nel gennaio del 2009 Caio provvede alla vendita del bene in questione a Sempronio, sicché al fine di pervenire alla soluzione finale del caso in esame occorre accertare la possibilità o meno per Tizia di far valere i suoi diritti. Com'è noto, ai sensi dell'art. 159 c.c., in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale della maglia è rappresentato dalla comunione legale dei beni per cui, diversamente dalla comunione ordinaria ove ciascuno può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, i coniugi sono titolari di un diritto avente per oggetto i beni e nei quali è esclusa la partecipazione di estranei. Prima del 1974, i rapporti patrimoniali tra i coniugi erano regolati dal regime di separazione dei beni, in base al quale ciascuno di essi conservava la proprietà esclusiva di quelli posseduti prima del matrimonio e di quelli eventualmente acquistati in costanza dello stesso. Era fatta salva, tuttavia, la possibilità di prevedere, per convenzione matrimoniale, il regime di comunione legale dei beni ai sensi del previgente art. 217 c.c.

nel sistema attuale, invece, al seguito dell'introduzine della legge del 19 maggio 1975, numero 151, sulla riforma del diritto di famiglia, il legislatore ha optato per un nuovo regime legale in base al quale i coniugi rispondono congiuntamente delle obbligazioni contratte. Va evidenziato, inoltre, che in ossequio ad un principio di uguaglianza che ha informato l'evoluzione normativa ora esposta, la disciplina dettata dal codice civile in relazione alla gestione dei beni presuppone i medesimi poteri di amministrazione in capo ai coniugi. Invero, essi possono agire anche disgiuntamente, quando si tratta di atti di ordinaria amministrazione o della loro rappresentanza, mentre, di converso, per quelli di straordinaria amminica zione con i quali si concedono o acquistano diritti personali di godimento, i coniugi devono agire congiuntamente.

Pare evidente, quindi, come annuche imiterai di rapporti patrimoniali all'interno della famiglia rilevi il riferimento ai concetti di ordinaria e e straordinaria amministrazione, il cui elemento discretivo, ravvisabile secondo la dottrina dominante nella normalità dell'atto di gestione in relazione ai bisogni ed alle esigenze, consente di inquadrare nella prima gli atti finalizzati alla conservazione del patrimonio ed al soddisfacimento delle normali condizioni di vita e, nella seconda, quelli idonei a modificare la consistenza economica della famiglia stessa. Giova rammentare come il regime di cui all'art. 159 c.c. non ha carattere universale poiché non coinvolge tutti i beni dei coniugi, sicché, ai sensi dell'art. 179 c.c., il legislatore individua alcuni di essi che, in deroga all'art. 179 c.c. non costituiscono oggetto della comunione e restano nella esclusiva disponibilità di ciascun coniuge.

Nel sistema delineato dalle disposizioni codicistiche di cui si discute, il comma 2 dell'art. 179 c.c. prevede che l'acquisto dei beni mobili registrati o immobili effettuati dopo il matrimonio è escluso dalla comunione ove ricorra uno dei presupposti di cui alla lettera C, D e F.

In altri termini, la richiesta di partecipazione dell'altro coniuge che presti adesione alla dichiarazione resa al coniuge acquirente consente di individuare la personalità dell'acquisto.

Occorre, quindi, stabilire se la dichiarazione resa al momento della stipula dell'atto d'acquisto da parte del coniuge non acquirente possa escludere il bene dalla comunione anche al di fuori delle specifiche ipotesi di cui all'art. 179 c.c. lettera C, D e F. Si tratta, quindi, di accertare l'effettiva rilevanza del rifiuto al coacquisto da parte del coniuge non acquirente al momento dell'atto e se lo stesso sia idoneo a determinare validamente l'acquisto esclusivo da parte dell'altro coniuge.

Sul punto sussisteva un dibattito giurisprudenziale recentemente risolto dall'intervento della corte di cassazione a sezioni unite.

Invero, secondo una prima impostazione interpretativa, l'intervento del coniuge non acquirente può di per se assumere rilevanza ai fini della esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro, indipendentemente dalla natura personale o meno dello stesso. Tale teoria sai muove dal presupposto secondo il quale la mera partecipazione alla stipula e la eventuale dichiarazione di consenso del coniuge non ha efficacia ricognitiva degli effetti della dichiarazione resa dall'altro circa il carattere personale del bene, bensì rappresenta una manifestazione di volontà a rinunciare alla comunione ancorché non ricorrano le ipotesi specificatamente dell'art. 179 c.c.

Altra parte della giurisprudenza, ritiene che l'intervento del coniuge non acquirente sia una condizione necessaria ma non sufficiente della esclusione e di conseguenza deve sussistere effettivamente la natura personale del bene. Tale partecipazione rileva quale limitazione dell'efficacia soggettiva dell'atto di acquisto. Aderendo a questo orientamento, stante la natura ricognitiva attribuita all'atto previsto dal art.179 c.c. in assenza del carattere personale, l'ingresso del bene nella comunione non è evitato per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.

La Corte di Cassazione apha aderito a questa seconda teoria, e ha sostenuto che la partecipazione all'atto del coniuge non acquirente richiede necessariamente, ai fini della esclusione del regime legale, anche il riconoscimento della natura personale del bene, nonché la sussistenza di una ipotesi ex art. 179, comma 1, lettera C, D e F.

Orbene, l'intervento del coniuge non assume rilevanza di rinuncia alla comunione e quando la natura del bene sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, deve essere valutata l'effettività della stessa per la esclusione della comunione. Non vi è chi non vede, quindi, come l'articolo in esame subordina l'efficacia limitativa della comunione alla natura personale del bene; inoltre la presenza dell'altro coniuge equivale ad un riconoscimento dei presupposti di tale limitazione.

Ciò posto, se il requisito essenziale per la esclusione di un bene dalla comunione è la sua qualificazione personale ex art. 179 c.c. purché riconosciuta dai coniugi non si esclude che il soggetto non acquirente possa proporre domanda di accertamento onde dimostrarne la inesistenza, e nulla rilevando la sua presenza al momento della stipulazione del contratto.

Risulta, perciò, possibile l'azione di cui all'art. 184 c.c. in quato la mancanza di consenso di uno dei coniugi determina l'annullabilità del negozio entro il termine prescrizionale di un anno, fatti, tuttavia, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio e diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

Applicando i principi innanzi esposti alla fattispecie concreta, può, in primo luogo ritenersi che a nulla rileva che l'acquisto del bene sia avvenuto prima della introduzione della legge 151/75 in quanto Tizia e Caio hanno agito in regime di comunione legale, ancorché per espressa convenzione matrimoniale in deroga a quello della separazione patrimoniale.

Inoltre, in particolare riferimento alla vendita dell'immobile a .sempronio, può ritenersi che la moglie Tizia debba proporre domanda di annullamento del relativo atto perché aventi ad oggetto un bene facente parte della comunione per difetto del requisito della effettiva destinazione personale all'esercizio dell'attività di commercialista, essendo dimostrabile agevolmente che lo stesso era da sempre stato utilizzato come casa coniugale, nonché in quanto compiuto senza il suo consenso. Giova ricordare, in definitiva, che per opporre l'azione di annullamento ex art. 184 c.c. all'acquirente Sempronio è necessario che essa intervenga prima della trascrizione del titolo di acquisto a meno che non si provi che il terzo era in malafede.







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