Responsabilità del gestore del parcheggio

Avv. Rossella D'Onofrio,  
2015-06-17 17:58:59

La questione giuridica sottesa alla vicenda de quo involge la tematica relativa alla responsabilità del gestore di un parcheggio per il furto di un veicolo in soste al suo interno.

Infatti Tizio, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in un piazzale dotato di modalità automatiche di ingresso ed essersi allontanato per qualche ora, ne subisce il furto.

Occorre stabilire, quindi, se sussista o meno la possibilità di agire nei confronti del gestore della ditta Alfa in quanto all'ingresso del piazzale vi era apposto un cartello contenente la clausola limitativa della responsabilita del gestore.

Ciò premesso, risulta di primaria importanza una breve disamina della disciplina del contratto di parcheggio.

Si tratta di un tipo di contratto che rientra nella categoria dei contratti atipici per cui in virtù dell'art. 1323 cc, è sottoposto alle norme enteralgia ed in particolare alle disposizioni relative al deposito di cui agli artt. 1766 cc e ss. Invero, con il deposito una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. È un contratto reale ad effetti obbligatori e ad esecuzione continuate non si configura come un accordo a prestazioni corrispettive sicché il depositario non puo rifiutarsi di adempiere ove al depositante ometta di versare il compenso.

Per quanto concerne le obbligazioni a carico del depositario, egli deve provvedere alla custodia delle cose consegnate secondo gli accordi convenuti con il depositante sulla scorta del parametro della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176cc. Involge, altresì, sul depositario l obbligo di eseguire la restituzione in natura delle cose affidatagli non appena il depositante ne faccia richiesta e ha diritto al rimborso delle spese o l rimborso pattuito.

Pare ragionevole sostenere, quindi, come nel contratto di parcheggio oggetto della prestazione è la predisposizione di un'area per il posteggio di autoveicoli alla quale segue l'accettazione attraverso l 'ammissione del bene.

Al contratto in esame pare applicarsi la responsabilita ex recepto, derivante, pertanto, dall'assunzione della custodia della cosa la quale custodisce un dovere di protezione posta a tutela della posizione creditoria. Ciò posto, risulta applicabile l'art. 1780 cc secondo cui il depositario è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui imputabile e con l'obbligo di farne immediata denuncia al depositario.

In altri termini, il debitore deve provare l'assoluto difetto di colpa propria all'adempimento dei compiti di custodia, vale a dire della estraneità rispetto alle sue clausole che ha condotto alla sottrazione del bene.

Pertanto, nelle ipotesi di furto dell'autovettura il gestore dell'area è responsabile ed è obbligato a risarcire il proprietario e nulla rivalendo eventuali clausole limitative della responsabilita, sebbene apposte su un cartello. Infatti, non puo aderire all'impostazione contraria secondo la quale risulta efficace una clausola limitatrice di responsabilita anche ove non apposte per iscritto, in quanto trattai di una previsione contrattuale di natura vessatoria la cui non approvazione per iscritto la rende inefficace. Infatti, l'emissione del veicolo nell'areadi parcheggio è idonea ad ingenerare nel soggetto un legittimo affidamento che non sia la custodia dello stesso, atteso che restano del tutto irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'ente gestore.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la clausola di limitazione di responsabilita posta sul cartello d'ingresso non ha efficacia sicché tizio può agire nei confronti della ditta Alfa anche altresì al risarcimento del danno subito per il furto della sua auto.





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